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Art. 1178 c.c. — Obbligazione generica

Testo dell'articolo

Art. 1178. Obbligazione generica

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita' non inferiore alla media.

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Avv. Federico Papa
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