In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1178 c.c. — Obbligazione generica
Testo dell'articolo
Art. 1178. Obbligazione generica
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualita' non inferiore alla media.
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