In vigoreNormativaCodice civile

Art. 1118 c.c. - Diritti dei partecipanti sulle parti comuni

Testo dell'articolo

Art. 1118. Diritti dei partecipanti sulle parti comuni

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, e' proporzionale al valore dell'unita' immobiliare che gli appartiene. Il condomino non puo' rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non puo' sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unita' immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino puo' rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma [modificato] .

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1118 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale
edit.legal

Dalla norma all'atto, con le fonti a ogni passo

RicercaCodici, leggi e oltre 800 mila sentenze, con la vigenza di ogni articolo.
Chat con le fontiOgni risposta cita norme e sentenze che puoi aprire.
Editor per gli attiScrivi atti e pareri con la giurisprudenza a portata di mano.
Add-in WordLe stesse fonti nel documento su cui lavori.