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Art. 1117 quater c.c. - Tutela delle destinazioni d'uso

Testo dell'articolo

Art. 1117 quater. Tutela delle destinazioni d'uso

In caso di attivita' che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attivita' con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'[articolo 1136](/it-IT/fonte/codice-civile/art-1136) [modificato] .

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