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Art. 1046 c.c. — Norme per l'esecuzione delle opere

Testo dell'articolo

Art. 1046. Norme per l'esecuzione delle opere

Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 1033 e degli articoli 1035 e 1036.

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Avv. Federico Papa
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