In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1036 c.c. — Attraversamento di fiumi o di strade
Testo dell'articolo
Art. 1036. Attraversamento di fiumi o di strade
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.
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