Art. 952 c.c. — Costituzione del diritto di superficie
Testo dell'articolo
Art. 952. Costituzione del diritto di superficie
Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta'. Del pari puo' alienare la proprieta' della costruzione gia' esistente, separatamente dalla proprieta' del suolo.
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