In vigoreNormativaCodice civile
Art. 951 c.c. — Azione per apposizione di termini
Testo dell'articolo
Art. 951. Azione per apposizione di termini
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
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