Art. 784 c.c. — Donazione a nascituri
Testo dell'articolo
Art. 784. Donazione a nascituri
La donazione puo' essere fatta anche a favore di chi e' soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benche' non ancora concepiti. L'accettazione della donazione a favore di nascituri benche' non concepiti, e' regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321. Salvo diversa disposizione del donante, l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione e' fatta a favore di un nascituro gia' concepito. Se e' fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.
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