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Art. 783 c.c. — Donazioni di modico valore

Testo dell'articolo

Art. 783. Donazioni di modico valore

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili e' valida anche se manca l'atto pubblico, purche' vi sia stata la tradizione. La modicita' deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

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Avv. Federico Papa
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