Art. 525 c.c. — Revoca della rinunzia
Testo dell'articolo
Art. 525. Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l'eredita' non e' prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non e' gia' stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredita'.
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