Art. 524 c.c. — Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Testo dell'articolo
Art. 524. Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se taluno rinunzia, benche' senza frode, a un'eredita' con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredita' in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.
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