Art. 482 c.c. — Impugnazione per violenza o dolo
Testo dell'articolo
Art. 482. Impugnazione per violenza o dolo
L'accettazione dell'eredita' si puo' impugnare quando e' effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 482 c.c.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
