Art. 481 c.c. — Fissazione di un termine per l'accettazione
Testo dell'articolo
Art. 481. Fissazione di un termine per l'accettazione
Chiunque vi ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
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