Art. 426 c.c. — Durata dell'ufficio
Testo dell'articolo
Art. 426. Durata dell'ufficio
Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, [modificato] degli ascendenti o dei discendenti.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
