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Art. 426 c.c. — Durata dell'ufficio

Testo dell'articolo

Art. 426. Durata dell'ufficio

Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, [modificato] degli ascendenti o dei discendenti.

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Avv. Federico Papa
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