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Art. 104 c.c. — Effetti dell'opposizione

Testo dell'articolo

Art. 104. Effetti dell'opposizione

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 [comma abrogato] . Se l'opposizione e' respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, puo' essere condannato al risarcimento dei danni.

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Avv. Federico Papa
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