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Art. 103 c.c. — Atto di opposizione

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Art. 103. Atto di opposizione

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualita' che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 [comma abrogato] .

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Avv. Federico Papa
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