Art. 323 c.c. — Atti vietati ai genitori
Testo dell'articolo
Art. 323. Atti vietati ai genitori
I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale [modificato] sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale [modificato] non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.
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