Art. 322 c.c. — Inosservanza delle disposizioni precedenti
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Art. 322. Inosservanza delle disposizioni precedenti
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale [modificato] o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
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