Art. 926 c.c. — Migrazione di colombi, conigli e pesci
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Art. 926. Migrazione di colombi, conigli e pesci
I conigli o pesci che passano ad un'altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purche' non vi siano stati attirati con arte o con frode. La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.
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