In vigoreNormativaCodice civile
Art. 927 c.c. — Cose ritrovate
Testo dell'articolo
Art. 927. Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podesta' del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
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