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Art. 927 c.c. — Cose ritrovate

Testo dell'articolo

Art. 927. Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podesta' del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

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Avv. Federico Papa
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