Art. 592 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 592. Figli riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli [modificato] , quando la filiazione e' stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento piu' di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge. I figli [modificato] riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere piu' di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata. 22
Aggiornamenti
22 La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
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