Art. 27 c.c. — Estinzione della persona giuridica
Testo dell'articolo
Art. 27. Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 [comma abrogato] .
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