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Art. 468 c.c. — Soggetti

Testo dell'articolo

Art. 468. Soggetti

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonche' dei discendenti dei figli del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. 223 I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredita' della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa. 15

Aggiornamenti

15 La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 468 del Codice civile , a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile ".

223 Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "All' articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonche' dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse".

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Avv. Federico Papa
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