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Art. 442 c.c. — Concorso di aventi diritto

Testo dell'articolo

Art. 442. Concorso di aventi diritto

Quando piu' persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non e' in grado' di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorita' giudiziaria da' i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimita' della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilita' che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

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Avv. Federico Papa
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