Art. 441 c.c. — Concorso di obbligati
Testo dell'articolo
Art. 441. Concorso di obbligati
Se piu' persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa e' posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorita' giudiziaria secondo le circostanze.
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