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Art. 438 c.c. - Misura degli alimenti

Testo dell'articolo

Art. 438. Misura degli alimenti

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non e' in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto pero' riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non e' tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

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