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Art. 437 c.c. — Obbligo del donatario
Testo dell'articolo
Art. 437. Obbligo del donatario
Il donatario e' tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
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