In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2941 c.c. — Sospensione per rapporti tra le parti

Testo dell'articolo

Art. 2941. Sospensione per rapporti tra le parti

La prescrizione rimane sospesa:

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la responsabilita' genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;

3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finche' non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto e' disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;

5) tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario;

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione e' esercitata, finche' non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi; 114 248 340

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finche' il dolo non sia stato scoperto.

Aggiornamenti

114 La Corte Costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 29/7/1998, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2941, n. 7, del codice civile , nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la societa' in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi."

248 La Corte Costituzionale, con sentenza 2-11 dicembre 2015, n. 262 (in G.U. 1a s.s. 16/12/2015, n. 50) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 2941, numero 7), del codice civile , nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la societa' in nome collettivo e i suoi amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi".

340 La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 26 giugno 2025, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 2/07/2025, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2941, primo comma, numero 7), del codice civile , nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi".

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Avv. Federico Papa
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