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Art. 2931 c.c. — Esecuzione forzata degli obblighi di fare

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Art. 2931. Esecuzione forzata degli obblighi di fare

Se non e' adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto puo' ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile .

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Avv. Federico Papa
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