In vigoreNormativaCodice civile
Art. 2931 c.c. — Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Testo dell'articolo
Art. 2931. Esecuzione forzata degli obblighi di fare
Se non e' adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto puo' ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile .
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