Art. 2930 c.c. — Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Testo dell'articolo
Art. 2930. Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Se non e' adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto puo' ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile .
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