Art. 277 c.c. — Effetti della sentenza
Testo dell'articolo
Art. 277. Effetti della sentenza
La sentenza che dichiara la filiazione ... [modificato] produce gli effetti del riconoscimento. Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, [modificato] il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
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