In vigoreNormativaCodice civile

Art. 276 c.c. - Legittimazione passiva

Testo dell'articolo

Art. 276. Legittimazione passiva

La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' ... [modificato] deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse.

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