Art. 2720 c.c. — Efficacia probatoria
Testo dell'articolo
Art. 2720. Efficacia probatoria
L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi e' stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.
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Note professionali
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