Valore probatorio della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.
La disciplina del valore probatorio della confessione stragiudiziale è contenuta nell'art. 2735 c.c. 1, il quale distingue l'efficacia della dichiarazione a seconda del destinatario della stessa.
1. Inquadramento normativo
La confessione è definita dall'art. 2730 c.c. 2 come la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Ai sensi dell'art. 2735 c.c. 1, essa può essere:
- Fatta alla parte o a chi la rappresenta: in questo caso ha la stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale.
- Fatta a un terzo o contenuta in un testamento: in tale ipotesi è liberamente apprezzata dal giudice.
2. Efficacia di "piena prova" (Confessione alla parte)
Quando la confessione stragiudiziale è indirizzata alla controparte o al suo rappresentante, essa acquista il valore di piena prova 1. Ciò significa che il giudice è vincolato a ritenere per veri i fatti confessati, senza poter ricorrere al proprio "prudente apprezzamento" ex art. 116 c.p.c. 3. L'efficacia di prova legale è tuttavia subordinata ad alcune condizioni:
- Disponibilità del diritto: la confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono (art. 2731 c.c. 4).
- Oggetto della prova: non può essere provata per testimoni se verte su un oggetto per il quale la legge esclude tale tipo di prova 1.
- Revocabilità: può essere revocata solo se si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza (art. 2732 c.c. 5, 4).
3. Libero apprezzamento (Confessione al terzo)
Se la dichiarazione è resa a un soggetto terzo rispetto al rapporto giuridico, l'efficacia probatoria degrada da prova legale a elemento liberamente apprezzabile dal giudice 1, 6. In questo contesto, il giudice valuta la dichiarazione nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie, secondo il principio del libero convincimento.
4. Orientamento della giurisprudenza
La Cass. civ. sez. U, Sentenza n. 05792/2024 6 ha chiarito che il giudice di merito deve compiere un'operazione in due fasi:
- Verificare che la dichiarazione abbia natura di confessione (fatto sfavorevole al confitente e favorevole all'altro).
- Una volta qualificata come tale, riconoscerle l'efficacia di piena prova (se fatta alla parte), sottraendola al prudente apprezzamento.
Esempi specifici di confessione stragiudiziale analizzati dalla giurisprudenza includono:
- La quietanza di pagamento: ha valore di confessione stragiudiziale del pagamento ricevuto (art. 1199 c.c. 7), ma la Cass. civ. sez. VI, Ordinanza n. 38975/2021 8 precisa che essa non ha efficacia vincolante nei confronti del curatore fallimentare (che è parte terza rispetto al rapporto originario), assumendo solo valore di documento probatorio apprezzabile dal giudice.
- Atti processuali in altri giudizi: le ammissioni contenute in un atto di citazione di un diverso processo tra le medesime parti possono assumere valore di confessione, ma la Cass. civ. sez. II, Ordinanza n. 38282/2021 9 specifica che, affinché producano tale efficacia, devono essere sottoscritte dalla parte personalmente.
5. Dichiarazioni aggiunte (Inscindibilità)
Ai sensi dell'art. 2734 c.c. 10, se alla confessione si accompagnano dichiarazioni di fatti tendenti a modificare o estinguere gli effetti del fatto confessato, queste fanno piena prova nella loro integrità solo se l'altra parte non le contesta. In caso di contestazione, spetta al giudice apprezzare l'efficacia probatoria dell'intero complesso delle dichiarazioni 10.
Conclusione operativa
In giudizio, per far valere una confessione stragiudiziale come prova legale, è necessario dimostrare che la stessa sia stata indirizzata specificamente alla controparte e che riguardi diritti disponibili. Se la dichiarazione risulta invece rivolta a terzi, essa costituirà solo un indizio o un elemento di prova soggetto alla libera valutazione del magistrato.
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Fonti:
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La disciplina del valore probatorio della confessione stragiudiziale è contenuta nell'art. 2735 c.c. (#cite-source-1), il quale distingue l'efficacia della dichiarazione a seconda del destinatario della stessa.
L'art. 2735 c.c. disciplina effettivamente il valore probatorio della confessione stragiudiziale e la distinzione in base al destinatario.
1. Inquadramento normativo La confessione è definita dall'art. 2730 c.c. (#cite-source-2) come la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. Ai sensi dell'art. 2735 c.c. (#cite-source-1), essa può essere: Fatta alla parte o a chi la rappresenta: in questo caso ha la stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale. Fatta a un terzo o contenuta in un testamento: in tale ipotesi è liberamente apprezzata dal giudice.
La definizione di confessione corrisponde a quella dell'art. 2730 c.c. e la distinzione degli effetti a quella dell'art. 2735 c.c.
2. Efficacia di "piena prova" (Confessione alla parte) Quando la confessione stragiudiziale è indirizzata alla controparte o al suo rappresentante, essa acquista il valore di piena prova (#cite-source-1). Ciò significa che il giudice è vincolato a ritenere per veri i fatti confessati, senza poter ricorrere al proprio "prudente apprezzamento" ex art. 116 c.p.c. (#cite-source-4). L'efficacia di prova legale è tuttavia subordinata ad alcune condizioni: Disponibilità del diritto: la confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono (art. 2731 c.c. (#cite-source-8)). Oggetto della prova: non può essere provata per testimoni se verte su un oggetto per il quale la legge esclude tale tipo di prova (#cite-source-1). Revocabilità: può essere revocata solo se si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza (art. 2732 c.c. (#cite-source-7), (#cite-source-8)).
L'art. 2735 c.c. equipara la confessione alla parte a quella giudiziale, che per l'art. 2733 c.c. forma piena prova, sottraendola al prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.).
3. Libero apprezzamento (Confessione al terzo) Se la dichiarazione è resa a un soggetto terzo rispetto al rapporto giuridico, l'efficacia probatoria degrada da prova legale a elemento liberamente apprezzabile dal giudice (#cite-source-1), (#cite-source-12). In questo contesto, il giudice valuta la dichiarazione nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie, secondo il principio del libero convincimento.
L'art. 2735 c.c. stabilisce esplicitamente che la confessione fatta a un terzo è liberamente apprezzata dal giudice.
4. Orientamento della giurisprudenza La Cass. civ. sez. U, Sentenza n. 05792/2024 (#cite-source-12) ha chiarito che il giudice di merito deve compiere un'operazione in due fasi: 1. Verificare che la dichiarazione abbia natura di confessione (fatto sfavorevole al confitente e favorevole all'altro). 2. Una volta qualificata come tale, riconoscerle l'efficacia di piena prova (se fatta alla parte), sottraendola al prudente apprezzamento.
Il testo integrale nel Source 12 descrive esattamente le due fasi dell'operazione del giudice (verifica natura e riconoscimento efficacia).
Esempi specifici di confessione stragiudiziale analizzati dalla giurisprudenza includono: La quietanza di pagamento: ha valore di confessione stragiudiziale del pagamento ricevuto (art. 1199 c.c. (#cite-source-11)), ma la Cass. civ. sez. VI, Ordinanza n. 38975/2021 (#cite-source-13) precisa che essa non ha efficacia vincolante nei confronti del curatore fallimentare (che è parte terza rispetto al rapporto originario), assumendo solo valore di documento probatorio apprezzabile dal giudice. Atti processuali in altri giudizi: le ammissioni contenute in un atto di citazione di un diverso processo tra le medesime parti possono assumere valore di confessione, ma la Cass. civ. sez. II, Ordinanza n. 38282/2021 (#cite-source-14) specifica che, affinché producano tale efficacia, devono essere sottoscritte dalla parte personalmente.
L'art. 1199 c.c. riguarda la quietanza; il Source 13 menziona un ricorso contro un fallimento, supportando l'inerenza del tema giurisprudenziale.
5. Dichiarazioni aggiunte (Inscindibilità) Ai sensi dell'art. 2734 c.c. (#cite-source-6), se alla confessione si accompagnano dichiarazioni di fatti tendenti a modificare o estinguere gli effetti del fatto confessato, queste fanno piena prova nella loro integrità solo se l'altra parte non le contesta. In caso di contestazione, spetta al giudice apprezzare l'efficacia probatoria dell'intero complesso delle dichiarazioni (#cite-source-6).
Il contenuto del paragrafo riflette fedelmente il principio di inscindibilità della confessione previsto dall'art. 2734 c.c.
Conclusione operativa In giudizio, per far valere una confessione stragiudiziale come prova legale**, è necessario dimostrare che la stessa sia stata indirizzata specificamente alla controparte e che riguardi diritti disponibili. Se la dichiarazione risulta invece rivolta a terzi, essa costituirà solo un indizio o un elemento di prova soggetto alla libera valutazione del magistrato.(contesto generale)
Il paragrafo riassume principi generali del diritto sulle condizioni di efficacia della prova (destinatario e disponibilità del diritto).
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
