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Art. 2478 c.c. — Libri sociali obbligatori

Testo dell'articolo

Art. 2478. Libri sociali obbligatori

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la societa' deve tenere:

1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 ;

2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione e' conservata dalla societa';

3) il libro delle decisioni degli amministratori;

4) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato [modificato] ai sensi dell'articolo 2477. I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci . . . [modificato] . I contratti della societa' con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della societa' solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

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Avv. Federico Papa
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