Art. 2214 c.c. — Libri obbligatori e altre scritture contabili
Testo dell'articolo
Art. 2214. Libri obbligatori e altre scritture contabili
L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresi' tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
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