In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2289 c.c. - Liquidazione della quota del socio uscente

Testo dell'articolo

Art. 2289. Liquidazione della quota del socio uscente

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota e' fatta in base alla situazione patrimoniale della societa' nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto e' disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 2289 c.c.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale
edit.legal

Dalla norma all'atto, con le fonti a ogni passo

RicercaCodici, leggi e oltre 800 mila sentenze, con la vigenza di ogni articolo.
Chat con le fontiOgni risposta cita norme e sentenze che puoi aprire.
Editor per gli attiScrivi atti e pareri con la giurisprudenza a portata di mano.
Add-in WordLe stesse fonti nel documento su cui lavori.