Art. 2290 c.c. — Responsabilita' del socio uscente o dei suoi eredi
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Art. 2290. Responsabilita' del socio uscente o dei suoi eredi
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non e' opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
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