Art. 2257 c.c. — Amministrazione disgiuntiva
Testo dell'articolo
Art. 2257. Amministrazione disgiuntiva
L'istituzione degli assetti di cui all'[articolo 2086](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2086), secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. [modificato] Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu' soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
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