Art. 2207 c.c. — Modificazione e revoca della procura
Testo dell'articolo
Art. 2207. Modificazione e revoca della procura
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
