Art. 2208 c.c. — Responsabilita' personale dell'institore
Testo dell'articolo
Art. 2208. Responsabilita' personale dell'institore
L'institore e' personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo puo' agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.
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Note professionali
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