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Art. 2168 c.c. — Morte di una delle parti

Testo dell'articolo

Art. 2168. Morte di una delle parti

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.

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Avv. Federico Papa
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