Art. 2167 c.c. — Obblighi del colono
Testo dell'articolo
Art. 2167. Obblighi del colono
Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.
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