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Art. 2167 c.c. — Obblighi del colono

Testo dell'articolo

Art. 2167. Obblighi del colono

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessita' della coltivazione. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttivita'; deve altresi' custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

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Avv. Federico Papa
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