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Art. 2113 c.c. - Rinunzie e transazioni

Testo dell'articolo

Art. 2113. Rinunzie e transazioni

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all' articolo 409 del codice di procedura civile , non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli [185](/it-IT/fonte/codice-civile/art-185), [410](/it-IT/fonte/codice-civile/art-410), [411](/it-IT/fonte/codice-civile/art-411), [412-ter](/it-IT/fonte/codice-civile/art-412-ter) e [412-quater](/it-IT/fonte/codice-civile/art-412-quater) [modificato] del codice di procedura civile .

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