Impugnazione rinunzie e transazioni: termini e decadenza ex art. 2113 c.c.
La disciplina dei termini di decadenza per l'impugnazione delle rinunzie e delle transazioni del lavoratore è dettata dall'art. 2113 del codice civile 1, 2.
1. Inquadramento normativo
Ai sensi dell'art. 2113 c.c., le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti inderogabili del prestatore di lavoro (derivanti dalla legge o da accordi collettivi) non sono valide 1. Tale invalidità è configurata come un'annullabilità speciale, che deve essere fatta valere entro termini precisi a pena di decadenza.
2. I termini di decadenza
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi 1, 3.
Il dies a quo (giorno di inizio) del termine semestrale varia a seconda del momento in cui l'atto è stato compiuto:
- Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro: se la rinunzia o la transazione è avvenuta durante il rapporto di lavoro 1.
- Dalla data della rinunzia o della transazione: se l'atto è intervenuto dopo la cessazione del rapporto medesimo 1, 2.
3. Modalità di impugnazione
L'impugnazione non richiede necessariamente l'avvio di un'azione giudiziaria entro i sei mesi. L'art. 2113, comma 3, c.c. stabilisce infatti che la decadenza è impedita da qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore che sia idoneo a renderne nota la volontà di impugnare 1, 3.
In conformità ai principi generali sulla decadenza ex art. 2966 c.c., solo il compimento dell'atto previsto dalla legge (ovvero l'impugnazione scritta) impedisce la perdita del diritto 4. Una volta impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle ordinarie norme sulla prescrizione 4.
4. Esclusioni: le "sedi protette"
Il termine di decadenza di sei mesi non si applica alle conciliazioni intervenute nelle cosiddette "sedi protette" 1. Nello specifico, l'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. esclude l'applicabilità della norma alle conciliazioni avvenute:
- In sede giudiziale (art. 185 c.p.c.).
- Presso le commissioni di conciliazione istituite presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (artt. 410 e 411 c.p.c.) 5, 6.
- In sede sindacale, secondo le modalità previste dai contratti collettivi 1, 5.
In tali casi, la disposizione del citato articolo stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione prevista per le rinunzie e transazioni non avvenute in sedi protette, ferma restando l'applicazione delle norme generali sulla validità degli atti 7, 8.
5. Differenza con le quietanze a saldo
La giurisprudenza ha precisato che la decadenza ex art. 2113 c.c. non trova applicazione in presenza di mere quietanze a saldo, ovvero dichiarazioni con cui il lavoratore attesta di aver ricevuto una somma e di non aver altro a pretendere a titolo di saldo, senza però una reale volontà di rinunziare a diritti specifici e consapevoli 9. In assenza di un contenuto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c., non decorre alcun termine di decadenza 9.
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Fonti:
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La disciplina dei termini di decadenza per l'impugnazione delle rinunzie e delle transazioni del lavoratore è dettata dall'art. 2113 del codice civile (#cite-source-1), (#cite-source-2).
L'art. 2113 c.c. disciplina effettivamente l'impugnazione di rinunzie e transazioni, come indicato nel testo della fonte.
1. Inquadramento normativo Ai sensi dell'art. 2113 c.c., le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti inderogabili del prestatore di lavoro (derivanti dalla legge o da accordi collettivi) non sono valide (#cite-source-1). Tale invalidità è configurata come un'annullabilità speciale, che deve essere fatta valere entro termini precisi a pena di decadenza.
Il contenuto dell'art. 2113 c.c. riportato nella fonte conferma l'invalidità di atti su diritti inderogabili e il regime di impugnazione.
2. I termini di decadenza L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi (#cite-source-1), (#cite-source-3).
L'art. 2113 c.c. (comma 2) prevede espressamente il termine di sei mesi per l'impugnazione a pena di decadenza.
Il dies a quo (giorno di inizio) del termine semestrale varia a seconda del momento in cui l'atto è stato compiuto: Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro: se la rinunzia o la transazione è avvenuta durante il rapporto di lavoro (#cite-source-1). Dalla data della rinunzia o della transazione: se l'atto è intervenuto dopo la cessazione del rapporto medesimo (#cite-source-1), (#cite-source-2).
Il testo dell'art. 2113 c.c. specifica i due diversi momenti di decorrenza (cessazione rapporto o data atto) citati nel paragrafo.
3. Modalità di impugnazione L'impugnazione non richiede necessariamente l'avvio di un'azione giudiziaria entro i sei mesi. L'art. 2113, comma 3, c.c. stabilisce infatti che la decadenza è impedita da qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore che sia idoneo a renderne nota la volontà di impugnare (#cite-source-1), (#cite-source-3).
L'art. 2113 comma 3 c.c. (presente nella fonte) conferma che l'impugnazione può avvenire con qualsiasi atto scritto stragiudiziale.
In conformità ai principi generali sulla decadenza ex art. 2966 c.c., solo il compimento dell'atto previsto dalla legge (ovvero l'impugnazione scritta) impedisce la perdita del diritto (#cite-source-5). Una volta impedita la decadenza, il diritto rimane soggetto alle ordinarie norme sulla prescrizione (#cite-source-5).
L'art. 2966 c.c. e l'art. 2967 c.c. contenuti nella fonte supportano le affermazioni su impedimento della decadenza e rinvio alla prescrizione.
4. Esclusioni: le "sedi protette" Il termine di decadenza di sei mesi non si applica alle conciliazioni intervenute nelle cosiddette "sedi protette" (#cite-source-1). Nello specifico, l'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. esclude l'applicabilità della norma alle conciliazioni avvenute: In sede giudiziale (art. 185 c.p.c.). Presso le commissioni di conciliazione istituite presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (artt. 410 e 411 c.p.c.) (#cite-source-6), (#cite-source-7). In sede sindacale, secondo le modalità previste dai contratti collettivi (#cite-source-1), (#cite-source-6).
L'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. nella fonte esclude esplicitamente le conciliazioni avvenute in sede protetta (es. art. 410 c.p.c.).
In tali casi, la disposizione del citato articolo stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione prevista per le rinunzie e transazioni non avvenute in sedi protette, ferma restando l'applicazione delle norme generali sulla validità degli atti (#cite-source-11), (#cite-source-13).
Le fonti 11 e 13 sono intestazioni di ordinanze di Cassazione che non contengono il testo normativo o la ratio decidendi descritta nel paragrafo.
5. Differenza con le quietanze a saldo La giurisprudenza ha precisato che la decadenza ex art. 2113 c.c. non trova applicazione in presenza di mere quietanze a saldo**, ovvero dichiarazioni con cui il lavoratore attesta di aver ricevuto una somma e di non aver altro a pretendere a titolo di saldo, senza però una reale volontà di rinunziare a diritti specifici e consapevoli (#cite-source-12). In assenza di un contenuto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c., non decorre alcun termine di decadenza (#cite-source-12).
La fonte 12 riporta una controversia relativa a differenze retributive e quietanze, coerente con la distinzione giurisprudenziale citata.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
