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Art. 1985 c.c. - Recesso del contratto

Testo dell'articolo

Art. 1985. Recesso del contratto

Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento. Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di gestione.

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