Art. 1931 c.c. — Compensazione dei crediti e debiti
Testo dell'articolo
Art. 1931. Compensazione dei crediti e debiti
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si compensano di diritto.
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