Art. 1930 c.c. — Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa
Testo dell'articolo
Art. 1930. Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
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