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Art. 1930 c.c. — Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

Testo dell'articolo

Art. 1930. Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennita' dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.

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Avv. Federico Papa
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