In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1663 c.c. — Denuncia dei difetti della materia
Testo dell'articolo
Art. 1663. Denuncia dei difetti della materia
L'appaltatore e' tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.
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