Codice civile › Libro IV › Titolo III › Capo VII · Dell'appalto

Art. 1664 c.c.

Onerosità o difficoltà dell'esecuzione

Vigente

Art. 1664. Onerosita' o difficolta' dell'esecuzione

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo' esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta' di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

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In breve

L'art. 1664 c.c. rappresenta la norma cardine per la gestione delle sopravvenienze onerose nel contratto di appalto, derogando alla disciplina generale della risoluzione per eccessiva onerosità di cui all'art. 1467 c.c.. Mentre quest'ultima mira alla caducazione del vincolo, l'art. 1664 c.c. persegue la conservazione del contratto tramite un meccanismo di riequilibrio del sinallagma.

Dal quesito «Revisione del prezzo e onerosità nell'appalto ex art. 1664 c.c.» →

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Art. 1664 c.c. (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) «Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione puo' esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficolta' di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.»

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